As Taranto – Codice etico steso dalla società
Il Codice Etico (di seguito il “Codice) esplicita lo stile di relazione e le modalità operative della A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. (di seguito la “Società”) e definisce le linee operative che regolano i comportamenti quotidiani tra la Società ed i suoi interlocutori (i “Terzi”).
Esso pone a proprio fondamento il rispetto delle leggi vigenti, civili, penali e della normativa endofederale tutta (N.O.I.F., circolari, direttive, comunicazioni, regolamento di Lega, determinazioni, etc.) e costituisce la garanzia del rapporto di collaborazione e fiducia con i Terzi.
A tutti i Destinatari, il Codice offre uno stile ed una modalità di lavoro e di rapporto che valorizza il rilievo sociale della loro attività, rispetta la loro autonomia e la loro missione, crea le condizione per un patto di collaborazione in grado di generare nuovo valore comune e sportivo.
Il Codice, pertanto, si propone come mezzo per prevenire eventuali comportamenti irresponsabili, illeciti, scorretti, negligenti, imperiti da parte di chi opera in nome e per conto della Società.
Il Codice è quindi parte integrante dell’assetto di Governance e dell’organizzazione della Società.
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
* Art. 1 Ambito di applicazione e Destinatari del Codice.
1. I principi e le disposizioni del Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di lealtà, correttezza, diligenza e perizia che qualificano l’adempimento delle prestazioni sportive e lavorative ed il comportamento degli atleti, dei tecnici, dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori nell’attività sportiva, nell’attività lavorativa e nell’attività di consulenza in favore della Società.
2. I principi e le disposizioni del Codice, pertanto, sono vincolanti per gli Amministratori, per le persone legate da rapporto di lavoro subordinato (Dipendenti: Tesserati, Tecnici, Impiegati, Team Manager, Operatore Sanitario, Medico Sociale, Magazziniere, Preparatore atletico, etc.) e per tutte le altre persone che operano per la Società, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa (membri del Consiglio di Amministrazione, Collaboratori, Consulenti e Sindaci (tutti cumulativamente considerati: i “Destinatari”).
* Art. 2 Scopo della Società e principi generali.
1. Il primo fondamentale scopo per la Società è far conseguire ai propri sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive. Questa finalità deve essere perseguita promuovendo l’etica sportiva e sapendo conciliare le dimensioni professionali ed economiche del calcio professionistico con la sua valenza etica e sociale, mantenendo, nel contempo, uno stile di condotta degno della propria tradizione nel rispetto dei propri sostenitori, e in generale, di tutti gli sportivi.
2. La Società è consapevole dell’importanza sociale dello sport e in particolare del calcio. La Società, pertanto, fa propri i valori che l’attività sportiva rappresenta (parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volta a esaltare la funzione educativa e di prevenzione generale sociale dello sport. In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l’attività sportiva rappresenta, la Società incoraggia e promuove iniziative volte ad avvicinare i giovani e i non giovani allo spettacolo sportivo con l’obbiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.
3. Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare svolgimento dell’attività sportiva, per il buon funzionamento e l’affidabilità della gestione, e per l’immagine della Società. A tali principi si richiamano le iniziative, i comportamenti e i rapporti, sia interni alla Società che esterni.
4. La Società ripudia radicalmente ogni forma di discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico. Ripudia ogni forma di xenofobia e di violenza.
5. La Società favorisce, ovunque operi, un ambiente sportivo e di lavoro ispirato al rispetto, alla lealtà, alla correttezza e alla collaborazione, e promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione di atleti, dirigenti, impiegati, collaboratori e professionisti, in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli.
* Art. 3 Diffusione e conoscenza del Codice.
1. La Società è impegnata nella massima diffusione del Codice presso tutti i Destinatari ed i Terzi.
2. I Destinatari devono essere correttamente e continuamente informati riguardo agli obblighi che, nell’esercizio delle specifiche funzioni ed attività, devono essere rispettati. In particolare, la Società si impegna a far conoscere il Codice inviandone copia ai Destinatari e richiedendo l’attestazione scritta dell’avvenuto ricevimento. La notifica sarà eseguita anche nei riguardi di quanti diventeranno in futuro Destinatari del presente Codice, e quindi al momento dell’accettazione della carica, dell’assunzione all’impiego, della stipula del rapporto di consulenza o collaborazione con la Società (es. tesseramento, assunzione di incarico, sottoscrizione di rapporto di lavoro sportivo e non). La diffusione del Codice avverrà inoltre attraverso gli strumenti e i mezzi più adeguati, in modo che nella sede legale della Società esso sia visibile e consultabile da tutti.
3. In particolare, la Società provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:
o alla diffusione del Codice presso i Destinatari;
o all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni in esso contemplate;
o alla verifica dell’effettiva osservanza e, inoltre, se accertata la violazione, a segnalare l’esistenza di illeciti e ad adottare le sanzioni relative;
o all’aggiornamento delle disposizioni in esso contemplate con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestino necessarie e/o solo opportune per il bene della Società.
* Art. 4 Responsabilità.
1. Ciascun Destinatario svolge la propria attività agonistico-sportiva o le proprie prestazioni lavorative/professionali, con lealtà, correttezza, diligenza ed efficienza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a disposizione ed assumendo le responsabilità di competenza.
2. La Società si attende da tutti i Destinatari del presente Codice, nello svolgimento delle proprie mansioni e/o incarichi, comportamenti eticamente ineccepibili, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare l’immagine della Società.
3. Tutti i responsabili di specifiche attività e delle strutture organizzative devono esercitare i poteri connessi alla delega ricevuta con obbiettività e prudente equilibrio, rispettando la dignità della persona dei propri collaboratori dei quali devono curare adeguatamente la crescita professionale.
4. Tutti i Destinatari hanno la responsabilità della conservazione e della protezione dei beni e degli strumenti che sono loro personalmente affidati per il lavoro e devono contribuire a garantire la salvaguardia dell’intero patrimonio della Società.
5. In ogni caso, i documenti afferenti l’attività della Società, gli strumenti di lavoro ed ogni altro bene, materiale ed immateriale, di proprietà della stessa devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali della Società e con le modalità da essa fissate.
6. La Società agisce nel pieno rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente sui dati contabili delle Società professionistiche, con particolare riguardo alla trasparenza, alla completezza e alla veridicità delle informazioni contenute nei registri contabili. Gli Amministratori e i Dirigenti sono responsabili del rispetto dei suddetti principi. Ogni operazione deve essere correttamente annotata e supportata da idonea ed adeguata documentazione (contabile e/o informatica), in modo tale da consentire l’agevole ricostruzione delle attività e delle responsabilità relative. Gli Amministratori coinvolti nelle attività di formazione del bilancio sono tenuti al rispetto delle norme, anche regolamentari, inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni. Sono inoltre tenuti a prestare la massima e pronta collaborazione a tutti gli Organismi di controllo, che chiedano informazioni e documentazione circa l’amministrazione della Società.
7. Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili, attrezzature informatiche, nonché da beni immateriali di assoluto valore, quali la denominazione, il marchio, i rapporti con i Terzi. La gestione di essi è affidata, necessariamente, alla responsabilità di tutti i singoli Destinatari, in considerazione anche della distribuzione organizzativa della Società. E’ fondamentale dunque che il marchio, la denominazione, l’emblema ed ogni altro elemento volto all’identificazione della Società sia impiegato per la sua finalità istituzionale. In particolare, in caso di riproduzione grafica e/o elettronica, deve sempre sussistere la specifica autorizzazione da parte del Presidente. I locali, le attrezzature, gli apparecchi e i sistemi di proprietà o locati possono essere utilizzati solo durante gli orari di lavoro definiti, e soltanto per lo svolgimento dell’attività di competenza, o per finalità di volta in volta concordate con la Direzione della Società. È dunque vietato l’utilizzo di sistemi informatici al di fuori dell’uso prettamente necessario, come la navigazione a mezzo Internet per scopi non attinenti alla propria mansione. È altresì precluso il trasporto all’esterno di software impiegati dalla Società, salvo esplicita autorizzazione. Nessun Dipendente può accedere alla postazione di lavoro di un altro collega, allo scopo di compiere azioni quali la visione e l’utilizzo di documenti o file elettronici, in mancanza di ragioni legittime e del consenso del titolare o, in sua assenza, del superiore gerarchico.
8. Saranno punite le molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione o di consulenza.
9. La Società non tollera nessuna forma di isolamento, sfruttamento o molestia per qualsiasi causa di discriminazione, per motivi personali o di lavoro, da parte di qualunque dipendente o collaboratore o consulente verso un altro dipendente o collaboratore o consulente.
* Art. 5 Correttezza.
1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell’incarico sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale, secondo le norme ed i regolamenti vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza e alla lealtà nelle competizioni sportive.
2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongano nello svolgimento della loro funzione o del loro incarico.
3. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi; ciascun Destinatario altresì respinge e non effettua promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici, salvo che questi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere avendo cura di procedere, quando possibile, senza recare offesa all’offerente.
4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo richieste esplicite o implicite di benefici, salvo che si tratti di omaggi di uso commerciale e di modesto valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.
5. La distribuzione di tagliandi o abbonamenti omaggio per evento calcistico dovrà essere specificamente autorizzata dal Presidente della Società nel rispetto delle vigenti normative.
* Art. 6 Conflitto di interesse.
1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali della Società e sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.
2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli della Società (o qualora di tali interessi siano titolari i familiari), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società.
* Art. 7 Riservatezza ed informazioni societarie.
1. I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all’attività della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.
2. Ogni Amministratore e Dirigente della Società deve evitare la comunicazione a Terzi di qualsiasi informazione riservata su progetti o trattative in corso per acquisti/cessioni di calciatori, sui modelli contrattuali, sulle procedure aziendali e sui software acquisiti e/o acquisibili.
3. Ogni informazione inerente la Società relativa ad operazioni di calciomercato potrà essere diffusa all’esterno solo previa specifica autorizzazione del Presidente.
4. La comunicazione, all’interno ed all’esterno della Società, deve essere chiara, precisa e veritiera, per evitare la diffusione di notizie e informazioni erronee.
5. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione i Destinatari devono ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
6. Solo con il previo assenso del Presidente della Società i Destinatari possono fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto.
7. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto ai Destinatari di enfatizzare le proprie capacità professionali, di spendere il nome di altri Destinatari e/o di Terzi, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione.
8. E’ fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa senza espresso assenso del Presidente della Società.
9. Non è consentito ai Destinatari di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse o periodiche televisive o radiofoniche senza il previo assenso del Presidente della Società.
10. I Destinatari devono osservare particolare prudenza nelle interviste in “diretta” o che non prevedano alcuna possibilità di controllo preventivo.
11. E’ vietato l’utilizzo di registratori, macchine fotografiche e cineprese per scopi non concordati espressamente per iscritto con la Direzione della Società e/o con il Presidente.
CAPO II – COMPORTAMENTO NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
* Art. 8 Principi generali.
1. La Società nello svolgimento delle attività sportive promuove il “Fair Play” (gioco leale), ritenendolo essenziale, non solo durante lo svolgimento delle competizioni agonistiche, ma in ogni singola fase della loro gestione.
2. La Società aderisce ai principi del “Fair Play” comprensivo dei concetti di lealtà, di amicizia, di rispetto per gli altri, di spirito sportivo e comprendente anche la lotta all’imbroglio, il rifiuto delle astuzie al limite delle regola, la lotta al doping ed alla violenza.
3. Ogni atleta per partecipare alla vita della Società si dovrà attenere al presente Codice; l’atleta deve avere un contegno rispettoso, tollerante, solidale con il gruppo e seguire gli insegnamenti degli allenatori. L’atleta deve evitare atteggiamenti antisportivi in generale, arrecare e danneggiare materiali, mezzi e strutture della Società o di terzi.
4. Durante le manifestazioni sportive, le sedute di allenamento, gli incontri, gli eventi organizzate dalla Società e/o dalla Federazione, gli atleti devono indossare il materiale dato in dotazione dalla Società con ordine e pulizia.
5. Durante gli allenamenti, le gare o manifestazioni sportive, il materiale in dotazione, deve sempre essere riposto ordinatamente all’interno degli spogliatoi oppure al di fuori degli stessi sempre con ordine senza recare alcun intralcio.
6. Durante gli allenamenti e durante le partite non dovranno essere indossati anelli, collane, orologi o altri accessori personali che possano arrecare danno a se stessi o ai compagni e agli avversari.
7. Gli atleti che nelle sedute di allenamento non potranno essere presenti, dovranno personalmente dare comunicazione ai dirigenti competenti o al proprio tecnico, motivandone l’assenza.
8. L’atleta deve informare il proprio tecnico di ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la propria salute nell’attività agonistica; a titolo esemplificativo, dolori muscolari, febbre, allergie, stati di malessere generale, ecc..
9. L’atleta deve informare tempestivamente il proprio tecnico e/o il medico sociale e/ o i dirigenti competenti di eventuali malattie “esantematiche” e/o “contagiose” nel rispetto della propria salute e di quella dei compagni di squadra.
10. Le dimenticanze di materiale, i ritardi non giustificati ed eventuali problematiche disciplinari, saranno oggetto di contestazioni disciplinari.
11. Non saranno tollerati comportamenti antisportivi quali maltrattamenti, percosse, prese in giro, derisioni, turpiloqui, bestemmie e parole fuori luogo verso i propri compagni, gli arbitri e verso gli avversari pena provvedimenti disciplinari.
12. Non saranno tollerati comportamenti antisportivi, turpiloqui, forme di derisione e parole di dileggio e/o fuori luogo nei confronti del pubblico presente nell’impianto sportivo.
13. Gli atleti devono rispettare il Codice della Società, gli orari degli allenamenti e delle convocazioni; applicarsi nell’attività sportiva con il massimo impegno agonistico nel rispetto dei loro compagni, avversari, allenatori e dirigenti e pubblico presente nell’impianto sportivo nel corso dell’evento calcistico.
14. Gli atleti devono custodire con cura i materiali forniti dalla Società, avere un aspetto dignitoso, usare un linguaggio appropriato, un comportamento educato e consono alle aspettative della Società.
15. Gli spogliatoi della Società e delle strutture ospitanti in caso di partite in trasferta devono essere sempre lasciate in ordine. Qualora gli atleti provochino danni saranno sottoposti a sanzioni disciplinari.
16. La pulizia delle scarpe deve essere sempre effettuata all’esterno delle strutture negli appositi spazi dedicati; non devono essere usati palloni o attrezzature varie all’interno degli spogliatoi se non autorizzati; gli atleti devono controllare che docce, lavabi, ecc. siano sempre in ordine al termine del loro uso, avvisare i dirigenti di eventuali problematiche degli stessi.
17. L’accesso agli spogliatoi ed all’area allenamento/gara è consentito esclusivamente agli atleti, tecnici e dirigenti della Società; l’accesso ai suddetti spazi non è concesso per nessun motivo ai genitori, parenti se non autorizzati dai dirigenti e/o dal tecnico stesso.
18. L’atleta non potrà ricevere o corrispondere, direttamente o indirettamente, compensi o oggetti di valore da terzi in frode alla lealtà e correttezza sportiva.
19. Il presente articolato, per quanto compatibile, si applicherà anche ai responsabili tecnici (es. allenatore responsabile, vice-allenatore, medico sociale, preparatore atletico, team manager, etc.).
* Art. 9 Settore giovanile.
1. La Società organizza le attività del settore giovanile in modo tale che:
o le strutture agonistiche siano idonee alle esigenze specifiche dell’età
o gli addetti al settore (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.), abbiano idonea professionalità, formandoli affinché tengano un comportamento che rappresenti un modello positivo, sia nell’ambito sportivo che educativo, per i bambini e per i giovani;
o sia posta in essere dagli addetti al settore la necessaria attenzione al fine di prevenire, qualsiasi forma di discriminazione, di abuso o sfruttamento;
o l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, sia adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto;
o l’ambiente favorisca un contesto che premi sia il “Fair Play” che il successo agonistico e promuova la crescita individuale di ogni giocatore evitando che il bambino o il giovane maturino aspettative sproporzionate alle proprie possibilità.
2. Valore primario per la Società è la promozione dei valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco. A tal fine, la Società richiede l’osservanza da parte di tutti i Destinatari che lavorino nell’ambito del settore giovanile, il rispetto dei principi, degli obblighi e dei divieti generali sopra citati e di quelli specifici qui enunciati. La Società fa obbligo di vigilare costantemente sui minori affidati, evitando che gli stessi restino senza sorveglianza. Le relazioni con i ragazzi devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo di correttezza morale. La Società non tollera nessuna forma di abuso sui ragazzi, sia esso psicologico o fisico. La guida e l’educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzano i principi etici e umani ed il fair play nello sport in particolare. In particolare la Società richiede il massimo impegno per preservare la salute psicologica e fisica dei giovani: a tal fine essa ribadisce il proprio sforzo al fine di scongiurare la pratica del doping e dei comportamenti che possano implicare, anche indirettamente, l’abuso e lo lo sfruttamento commerciale dei ragazzi. La Società condanna l’utilizzo, anche spontaneo, di sostanze stupefacenti. La Società si adopera a che nell’allenamento e nelle competizioni siano sviluppate le competenze tecniche di tipo motorio, uno stile competitivo sicuro e sano, il positivo concetto di se stessi e buoni rapporti sociali. I dirigenti, gli allenatori e gli accompagnatori sono tenuti a trasmettere ai giocatori il Codice della Società, e sarà loro cura sensibilizzare i genitori degli atleti affinché il loro atteggiamento non interferisca nelle scelte societarie.
3. Tecnici e dirigenti sono a disposizione dei genitori degli atleti per tutte le informazioni necessarie “ di carattere non tecnico ”. Per qualsiasi informazione, delucidazione “di carattere tecnico” l’unico interlocutore è il responsabile del settore giovanile.
4. La Società non ammette ingerenze da parte dei genitori e parenti degli atleti e/o intromissioni di carattere tecnico-sportivo per quanto riguarda convocazioni, ruoli, tempi di gioco, modalità di gioco e di allenamento, di esclusiva competenza del responsabile del settore giovanile condivisa con tecnici e istruttori della Società.
5. La Società auspica la condivisione del Codice attraverso un comportamento educato, dignitoso ed un linguaggio appropriato da parte dei genitori e dei parenti degli atleti, in particolare durante lo svolgimento delle attività della Società.
* Art. 10 Rapporti con Istituzioni ed Autorità di Governo Sportivo e con i loro rappresentanti
1. I rapporti della Società con le Istituzioni e con le Autorità sportive, calcistiche e non, nazionali ed internazionali (F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Calcio, Lega Pro, Covisoc), nonché con i loro rappresentanti (giudici, arbitri, dipendenti, incaricati, esponenti) sono intrattenuti esclusivamente da soggetti specificatamente incaricati dalla Società, nel rispetto della normativa giuridica e dei regolamenti sportivi vigenti, nonché del “Fair Play”.
* Art. 11 Rapporti con gli altri operatori del settore calcistico.
1. La Società si astiene dall’assumere qualunque iniziativa nei confronti di altri operatori del settore, tesserati e non, siano essi calciatori, tecnici, agenti o procuratori, ecc., avente ad oggetto la sottoscrizione di accordi, la corresponsione di compensi o altri benefici per la compravendita di giocatori, in violazione delle disposizioni e dei regolamenti sportivi vigenti o in deroga ai principi di “Fair Play”, impegnandosi ad operare, per proprio conto, unicamente con soggetti qualificati.
* Art. 12 Lotta al doping.
1. La Società si adopera per la salvaguardia della salute dei giocatori e per la correttezza delle competizioni sportive e affinché i Destinatari si attengano alle norme dettate in materia di lotta al doping ed al divieto d’uso di sostanze non consente.
CAPO III – COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI
* Art. 13 Principi generali.
1. La Società nello svolgimento delle relazioni d’affari si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.
2. I Destinatari devono evitare ogni situazione e attività da cui possa sorgere un conflitto d’interessi con la Società. Pertanto è vietato, nello svolgimento della propria mansione, intrattenere rapporti economici personali o tramite familiari in conflitto con gli interessi della Società stessa. Ogni situazione che possa costituire o determinare un caso simile deve essere comunicata per tempo ai diretti superiori e al Presidente. Tutti i Destinatari devono astenersi dal fare o promettere a Terzi dazioni di somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Società. Tali dazioni o la loro promessa non possono essere accettate neppure per promuovere o favorire interessi di Terzi nei rapporti con la Società. Qualora si verificassero situazioni di questo genere, i Destinatari devono informare il Presidente e sospendere ogni rapporto con i Terzi interessati, in attesa di specifiche istruzioni.
3. Gli omaggi di modico valore (es. magliette, cappellini, sciarpe, gadget, etc.), anche quando siano ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell’ambito di corretti rapporti commerciali e/o sociali, per non risultare vietati devono essere previamente autorizzati dal Presidente.
* Art. 14 Tutela della concorrenza.
1. La Società riconosce che una leale concorrenza costituisce un elemento premiante per lo sviluppo dell’attività.
2. Ciascun Destinatario non pone in essere atti o comportamenti contrari ad una corretta e leale competizione tra le imprese.
* Art. 15 Rapporti con fornitori.
1. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto dei beni sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo, del servizio e delle garanzie offerte nonché sull’aderenza ai principi espressi nel presente Codice.
2. La Società evita approvvigionamenti da fornitori che fanno ricorso al lavoro minorile ed al lavoro sommerso.
* Art. 16 Rapporti con Istituzioni, Autorità Pubbliche e Pubblici Funzionari.
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, i rapporti della Società con le Istituzioni ed Autorità pubbliche territoriali, nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche, di carattere locale, nazionale o internazionale (“Pubblici Funzionari”) sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l’incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore e Professionista, nel rispetto della normativa vigente, e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.
2. La Società, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.
CAPO IV – SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
* Art. 17 Principi generali.
1. Nell’ambito della propria attività, la Società si ispira al principio di tutela e salvaguardia dell’ambiente e persegue l’obiettivo di garantire la sicurezza e di salvaguardare la salute dei Destinatari, mediante le iniziative opportune a tal fine.
CAPO V – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
* Art. 18 Principi generali.
1. Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni d’affari con la Società.
2. L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari.
3. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie dei rapporto di lavoro o illecito disciplinare per i dipendenti della Società, nel rispetto delle procedure previste dalle norme lavoristiche, con ogni conseguenza di legge e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
4. L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori c/o dai soggetti aventi relazioni a qualsiasi titolo con la Società. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto c/o dell’incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI
* Art. 19 Principi generali.
1. Il presente Codice, ricognitivo della prassi aziendale, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione delle Società.
2. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società e diffusa tempestivamente ai Destinatari.
Taranto, 16.07.2010 Il Presidente
Dr. D’Addario Bartolomeo Vincenzo
ABBONAMENTI GRATUITI PER I DIVERSAMENTE ABILI
La AS Taranto Calcio comunica che a partire da prossimo lunedì 19 luglio provvederà all’emissione degli abbonamenti omaggio per i diversamente abili.
Gli interessati, muniti di apposita documentazione comprovante l’adesione al progetto “Tessera del tifoso” e l’invalidità al 100%, potranno sottoscrivere il proprio abbonamento omaggio presso la sede del sodalizio in via Martellotta 3.
Gli uffici della AS Taranto Calcio resteranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e il sabato dalle 09.00 alle 12.30
L’emissione di tessere gratuite a favore dei diversamente abili continuerà fino al prossimo 25 luglio.