Il decreto Gelmini è legge
- FuarceUdin
- Pallone d'oro

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- Iscritto il:25.07.08 - 10:53 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Durante la seduta, i senatori del Pd hanno applaudito a lungo l'intervento sul decreto per la scuola del presidente Anna Finocchiaro nell'Aula di Palazzo Madama. Ma la maggioranza, dopo qualche minuto, ha perso la pazienza intonando un coro di 'buuh'. Il presidente Renato Schifani ha cercato di riportare l'ordine in Aula e dato la parola al vice presidente del gruppo del Pdl Gaetano Quagliariello.
A fare irritare i parlamentari del centrodestra era stata l'accusa di Anna Finocchiaro al ministro della Pubblica Istruzione Maria Stella Gelmini di "silenzio e afasia" di fronte alle richieste degli studenti e del mondo della scuola. Ma era stato soprattutto il richiamo della senatrice al "Nabucco" nel quale si critica, appunto, il silenzio di fronte alle istanze e alle richieste di un popolo, a scatenare le proteste dei leghisti. Al termine dell'intervento del presidente dei senatori del Pd ha fatto il suo ingresso nell'emiciclo di Palazzo Madama il senatore a vita Francesco Cossiga che, appena arrivato, ha cominciato subito a scrivere biglietti a diversi senatori. Molto applaudito anche l'intervento di Gaetano Quagliariello, mentre gli esponenti del centrosinistra restano seduti ai loro banchi.
ARRIVANO I CORTEI, FORZE DELL'ORDINE PRESIDIANO PALAZZO MADAMA
Blindati di polizia e carabinieri presidiano le zone di accesso a Palazzo Madama. Vicino al Senato, a Piazza Navona, sono arrivati parte dei cortei partiti stamani da molti punti della città. "Noi la crisi non la paghiamo", questo lo slogan scandito dagli studenti in attesa del voto finale al Senato sulla riforma Gelmini.
Nonostante il diluvio che ieri si è abbattuto su Roma alcuni studenti la scorsa notte hanno presidiato piazza Navona e la zona del Senato . "Non sarà certo la pioggia a frenarci - assicura Simona studentessa in un liceo classico romano - oggi saremo qui tantissimi per fare sentire la nostra voce contro questa riforma sbagliata". Intanto in molte zone di Roma, si stanno creando piccoli cortei di studenti che puntano verso il centro storico. Il più corposo, fino adesso, è quello degli studenti, circa 800, del liceo scientifico "Farnesina" e dell'istituto tecnico industriale "Bernini" che si sono concentrati in piazzale Flaminio.
Io piango. Voglio emigrare da questo paese di m****.
E' bello vedere tanti politici che girano sulle auto blu,e poi si dice che c'è il debito e bisogna tagliare i fondi all'istruzione. E' bello mettere a repentaglio il futuro degli studenti.
mi vien da pensare solo ad una poesia di Ungaretti(chiedo umilmente scusa per la mia gaffe) che si adatta alla situazione di noi studenti.
si sta come d'autunno
sugli alberi
le foglie
(poesia insegnatami alle elementari dove il maestro unico non c'era e si stava meglio.)
Non voglio dire altro,mi beccherei qualche richiamo sicuro. Meglio smetterla qui.
A fare irritare i parlamentari del centrodestra era stata l'accusa di Anna Finocchiaro al ministro della Pubblica Istruzione Maria Stella Gelmini di "silenzio e afasia" di fronte alle richieste degli studenti e del mondo della scuola. Ma era stato soprattutto il richiamo della senatrice al "Nabucco" nel quale si critica, appunto, il silenzio di fronte alle istanze e alle richieste di un popolo, a scatenare le proteste dei leghisti. Al termine dell'intervento del presidente dei senatori del Pd ha fatto il suo ingresso nell'emiciclo di Palazzo Madama il senatore a vita Francesco Cossiga che, appena arrivato, ha cominciato subito a scrivere biglietti a diversi senatori. Molto applaudito anche l'intervento di Gaetano Quagliariello, mentre gli esponenti del centrosinistra restano seduti ai loro banchi.
ARRIVANO I CORTEI, FORZE DELL'ORDINE PRESIDIANO PALAZZO MADAMA
Blindati di polizia e carabinieri presidiano le zone di accesso a Palazzo Madama. Vicino al Senato, a Piazza Navona, sono arrivati parte dei cortei partiti stamani da molti punti della città. "Noi la crisi non la paghiamo", questo lo slogan scandito dagli studenti in attesa del voto finale al Senato sulla riforma Gelmini.
Nonostante il diluvio che ieri si è abbattuto su Roma alcuni studenti la scorsa notte hanno presidiato piazza Navona e la zona del Senato . "Non sarà certo la pioggia a frenarci - assicura Simona studentessa in un liceo classico romano - oggi saremo qui tantissimi per fare sentire la nostra voce contro questa riforma sbagliata". Intanto in molte zone di Roma, si stanno creando piccoli cortei di studenti che puntano verso il centro storico. Il più corposo, fino adesso, è quello degli studenti, circa 800, del liceo scientifico "Farnesina" e dell'istituto tecnico industriale "Bernini" che si sono concentrati in piazzale Flaminio.
Io piango. Voglio emigrare da questo paese di m****.
E' bello vedere tanti politici che girano sulle auto blu,e poi si dice che c'è il debito e bisogna tagliare i fondi all'istruzione. E' bello mettere a repentaglio il futuro degli studenti.
mi vien da pensare solo ad una poesia di Ungaretti(chiedo umilmente scusa per la mia gaffe) che si adatta alla situazione di noi studenti.
si sta come d'autunno
sugli alberi
le foglie
(poesia insegnatami alle elementari dove il maestro unico non c'era e si stava meglio.)
Non voglio dire altro,mi beccherei qualche richiamo sicuro. Meglio smetterla qui.
Ultima modifica di FuarceUdin il 30.10.08 - 15:15, modificato 1 volta in totale.
- MrVaridoianis
- Moderatore

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- Iscritto il:26.07.08 - 11:16 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Il decreto Gelmini è legge
Il discorso è lungo è complicato: appena ho qualche minuto scrivo la mia.
Confido nel referendum,comunque
Confido nel referendum,comunque
Vivaldi va suonato più allegro!
- Nicchio
- Moderatore

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- Iscritto il:22.07.08 - 09:31
- Località:Viareggio [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Il decreto Gelmini è legge
L'avete voluta la bicicletta..... ora PEDALATE...!!!!!
No dai... poi ne riparliamo ammodo.... però per chi ha votato il Berlusca adesso non si lamenti.... era nel programmma...!!!!
E non siamo ancora a niente....

No dai... poi ne riparliamo ammodo.... però per chi ha votato il Berlusca adesso non si lamenti.... era nel programmma...!!!!
E non siamo ancora a niente....
- crash83
- Pallone d'oro

- Messaggi:10443
- Iscritto il:22.07.08 - 15:31 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Il decreto Gelmini è legge
Cito le finezze di questo decreto e di questa "postilla" alla finanziaria (perchè sono due discorsi diversi per scuola e università).
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle
famiglie, di una più ampia articolazione del tempo‐scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario
d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le
Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato
accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle
fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel
rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri
utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle
medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a
qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle
fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni
universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico‐finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta
fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna
fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente
al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di
rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori
dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento
economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e
con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni
diversamente abili.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009‐2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione
organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della
riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed
in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si
provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad
una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo‐didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f‐bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f‐ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
4‐bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve
anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a
regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4‐ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno
accademico 2008‐2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al
presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle
vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per
l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico‐finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente
articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621,
lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per
le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai
risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva
realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle
famiglie, di una più ampia articolazione del tempo‐scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario
d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le
Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Senato
accademico a maggioranza assoluta ed e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle
fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel
rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e' ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri
utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle
medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a
qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle
fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni
universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico‐finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta
fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna
fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente
al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di
rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori
dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento
economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e
con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 64.
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico
2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni
diversamente abili.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009‐2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione
organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della
riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali
disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed
in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si
provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad
una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione dell'assetto organizzativo‐didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f‐bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f‐ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
4‐bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve
anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a
regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».
4‐ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno
accademico 2008‐2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al
presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle
vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per
l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico‐finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente
articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621,
lettera b) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per
le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai
risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva
realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.
Ultima modifica di crash83 il 29.10.08 - 20:30, modificato 3 volte in totale.
Chi è causa del suo mal, pianga se stesso
- Vis Pesaro
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Re: Il decreto Gelmini è legge
Guardate anche questo video.
La versione "ufficiale" dei fatti, degli incidenti di piazza Navona che circola in tv, è un po diversa. :mmm:
La versione "ufficiale" dei fatti, degli incidenti di piazza Navona che circola in tv, è un po diversa. :mmm:

Re: Il decreto Gelmini è legge
http://www.repubblica.it/2008/10/sezion ... anghe.html
molto interessante questo articolo...e molto "interessante" l'atteggiamento della polizia...
molto interessante questo articolo...e molto "interessante" l'atteggiamento della polizia...
- Vis Pesaro
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- Località:Osimo (An) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Il decreto Gelmini è legge
altro video dall'alto.
Ma chi ha creato bordello mi sa che non sono stati studenti.. ma proprio la gente "pacifista" dei centri sociali!
Ma chi ha creato bordello mi sa che non sono stati studenti.. ma proprio la gente "pacifista" dei centri sociali!

Re: Il decreto Gelmini è legge
ma si picchiavano tra di loro "quelli dei centri sociali"?
- Dylan
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- Iscritto il:22.07.08 - 17:10 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Il decreto Gelmini è legge
c'è anche questa teoria (e sottolineo teoria)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dzSs2nCpDsw&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dzSs2nCpDsw&hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dzSs2nCpDsw&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dzSs2nCpDsw&hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]



- GranataOvunque
- Pallone d'oro

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- Iscritto il:17.09.08 - 13:22 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Il decreto Gelmini è legge
veramente la poesia recita:FuarceUdin ha scritto: mi vien da pensare solo ad una poesia di Salvatore Quasimodo che si adatta alla situazione di noi studenti.
si sta d'autunno
come sugli alberi
le foglie
(poesia insegnatami alle elementari dove il maestro unico non c'era e si stava meglio.)
.
Si sta come d'autunno
sugli alberi le foglie
ed è una poesia di Ungaretti,non di Quasimodo


- FuarceUdin
- Pallone d'oro

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- Iscritto il:25.07.08 - 10:53 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Il decreto Gelmini è legge
c**** è vero! chiedo perdono per la mia gaffe!!
(ora giu a dire che il maestro unico serve di sicuro
)
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- Vis Pesaro
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- Nome:Francesco
- Località:Osimo (An) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Il decreto Gelmini è legge
non si vede più, sarà stato cancellato.. :mmm:Dylanx ha scritto:c'è anche questa teoria (e sottolineo teoria)
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dzSs2nCpDsw&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dzSs2nCpDsw&hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
cosa si vedeva?

- Dylan
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- Iscritto il:22.07.08 - 17:10 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Il decreto Gelmini è legge
toh.. l'anno rimosso...
in pratica il tizio che si vede con la maglia dell'adidas sta prima nella fila con la mazza in mano...
poi quando tutti gli altri si siedono... parla prima al telefono.. poi si avvicina un poliziotto e si mettono a parlare normalmente... come se si conoscessero...
poi fa vedere l'entrata nel furgone... e lui... che teoricamente dovrebbe essere un manifestante (dico teoricamente perchè non so chi sia)... fa passare un primo un poliziotto di grado più alto e poi va lui...
sotto esce la scritta "per legge uno che viene arrestato non entra mai per ultimo nel furgone della polizia"
in pratica sospettano che era un infiltrato messo li anche per alzare la tensione.
in pratica il tizio che si vede con la maglia dell'adidas sta prima nella fila con la mazza in mano...
poi quando tutti gli altri si siedono... parla prima al telefono.. poi si avvicina un poliziotto e si mettono a parlare normalmente... come se si conoscessero...
poi fa vedere l'entrata nel furgone... e lui... che teoricamente dovrebbe essere un manifestante (dico teoricamente perchè non so chi sia)... fa passare un primo un poliziotto di grado più alto e poi va lui...
sotto esce la scritta "per legge uno che viene arrestato non entra mai per ultimo nel furgone della polizia"
in pratica sospettano che era un infiltrato messo li anche per alzare la tensione.



- Vis Pesaro
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Re: Il decreto Gelmini è legge
cose già viste..Dylanx ha scritto:in pratica sospettano che era un infiltrato messo li anche per alzare la tensione.
pure le dichiarazioni di Cossiga al QN sono sospette. :mmm:



