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da ACIREALE1946 » 04.04.12 - 20:31
Battipagliese-Acireale dell'andata: c'e' il verdetto.
Vittoria a tavolino per i campani
Ecco la motivazione completa:
gara del 6/11/2011 BATTIPAGLIESE - ACIREALE CALCIO 1946 SRL Il Giudice Sportivo,
letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla BATTIPAGLIESE osserva:
la società reclamante chiede che alla ACIREALE CALCIO 1946 sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 17 del C.G.S..
A sostegno del reclamo si deduce che, dopo la realizzazione di una rete da parte della società ospite (28° minuto del I tempo) l'Arbitro, su segnalazione di un Assistente che gli aveva riferito di essere stato sfiorato da una pietra di grosse dimensioni lanciata dagli spalti, aveva interrotto la gara e che, successivamente, constatato che dall'esterno dell'impianto venivano lanciati oggetti vari in direzione della tribuna e sul terreno di gioco, lo stesso Arbitro aveva comunicato ai capitani delle squadre la sospensione definitiva della gara. La reclamante assume che la responsabilità di quanto accaduto è da ascriversi in via esclusiva ai sostenitori dell'ACIREALE CALCIO 1946 i quali, posizionatisi all'esterno dell'impianto ma nelle immediate vicinanze dello stesso, dopo che la propria squadra aveva realizzato la rete del pareggio avevano dato inizio ad un fitto lancio di oggetti che avevano raggiunto alcuni spettatori e determinato un fuggi fuggi generale con conseguente invasione del terreno di gioco al fine di trovarvi riparo.
Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.
La documentazione in atti - supplemento di referto dell'Arbitro, relazione di servizio redatta dalla Procura Federale su richiesta di questo Giudice, deposizione del Maresciallo Costantino, relazioni di servizio dei carabinieri - consente di ricostruire con sufficiente chiarezza i fatti verificatisi quel 6 novembre 2011.
Al rifiuto loro opposto dai responsabili della società ospitante, si erano posizionati su di una scarpata distante circa 10 metri dall'impianto e da questo separata dalla strada provinciale.
Al 35º minuto del I tempo era iniziato, proveniente da quella scarpata,un fitto lancio di oggetti (sassi anche di grosse dimensioni, tronchi d'albero, pezzi di legno asportati da una abitazione ad opera di quei sostenitori, zolle di terra) verso l'interno dell'impianto. Gli oggetti, una volta caduti, venivano poi rilanciati all'esterno dai sostenitori locali. Poco dopo i componenti le opposte tifoserie tentavano il contatto fisico lanciandosi pietre gli uni contro gli altri. Da qui la decisione dell'arbitro di interrompere definitivamente la gara.
Le circostanze di fatto innanzi esposte rendono evidente la responsabilità dell'ACIREALE CALCIO 1946 ai sensi dell'art. 4, III e IV comma e dell'art. 17, I comma C.G.S.. Le norme succitate prevedono che le società rispondano oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti, sono responsabili dell'ordine e della sicurezza durante lo svolgimento della gara sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, intendendosi per queste ultime le aree poste in stretta contiguità con l'impianto stesso e quelle site in prossimità di esso.
La società ACIREALE CALCIO 1946, i cui sostenitori avevano raggiunto l'impianto a mezzo di pullmann e auto, non ha adottato alcuna precauzione intesa ad evitare che quei sostenitori si lasciassero andare a comportamenti illeciti, pure essendovi stato, ancora prima dell'inizio della gara, una contestazione tra essi ed i responsabili della società ospitante che si erano rifiutati di farli entrare nell'impianto a prezzo ridotto.
L'ACIREALE CALCIO 1946 è venuta meno all'obbligo di assicurare che i propri sostenitori non commettessero atti di violenza e per questo motivo è da punirsi con la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0.
P.Q.M.
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere all'ACIREALE CALCIO 1946 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.