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da Meridiano » 27.02.12 - 18:43
Il Giudice Sportivo della Serie A, Gianpaolo Tosel, ha emesso le squalifiche in merito ai ricorsi per la prova tv relativi alla gara tra Milan e Juventus. Vengono confermate le tre giornate di squalifica nei confronti del difensore francese Philippe Mexes per via del pugno rifilato a Marco Borriello. Scagionati invece da qualsiasi sanzione Sulley Muntari ed Andrea Pirlo.
Questa la motivazione relative alla squalifica del francese: “le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore rosso-nero, nella zona centrale del campo ed a notevole distanza dall’azione di giuoco in svolgimento, con un repentino ed energico movimento del braccio destro colpiva da tergo con un pugno il fianco destro, all’altezza del costato, del calciatore bianco-nero, che si accasciava dolorante al suolo. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne) “non aveva visto” l’episodio in esame, avendo rivolto la sua attenzione in altra direzione. E’ di tutta evidenza l’intenzionalità del gesto ed appare superflua ogni ulteriore considerazione circa la natura “violenta” della condotta di cui si è reso responsabile il Mexes. Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo. P .Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Mexes Philippe (Soc. Milan) con la squalifica per tre giornate effettive di gara”.
Per quanto riguarda le due gomitate di Pirlo a van Bommel: “le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore bianco-nero, mentre avanzava in possesso del pallone nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore rosso-nero, che lo affiancava. In tale frangente, lo juventino allargava ripetutamente il braccio destro, colpendo (e spingendo) al petto l’avversario, con l’evidente intento di vanificarne l’intervento. Il calciatore milanista cadeva al suolo e si rialzava immediatamente, mentre l’azione proseguiva. Nessun provvedimento veniva adottato dall’Arbitro il quale, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne), “non aveva visto” l’episodio in esame. Ritiene questo Giudice che il gesto (ovvero i gesti) del calciatore Pirlo, per la dinamica del movimento, la zona del corpo attinta ed il contesto agonistico non integri in alcun modo gli estremi di quella “condotta violenta” sanzionabile ex art. 35, n. 1.3 CGS salva, ovviamente, la valutazione circa la conformità regolamentare di tale comportamento, di esclusiva competenza del Direttore di gara. P .Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Pirlo Andrea (Soc. Juventus)”.
Infine, per quanto riguarda il ghanese: “le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, nel corso di un’azione offensiva della squadra rosso-nera, i due calciatori, nell’area di rigore bianco-nera, davano inizio ad un prolungato “corpo a corpo” con reciproche trattenute e divincolamenti, manate e spinte, ai limiti (e oltre…) del Regolamento. Al termine del “contrasto”, Muntari, sottraendosi ad una trattenuta (ennesima..), colpiva con una (ennesima…) manata al capo l’antagonista juventino che cadeva al suolo. L’Arbitro non interveniva in alcun modo, né durante né al termine della “colluttazione”, in quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne) “non aveva visto” l’episodio. Questo Giudice ritiene che il comportamento tenuto dal Muntari sarebbe stato decisamente meritevole di opportuna sanzione disciplinare qualora fosse stato “visto” dal Direttore di gara, ma ritiene anche che, considerato l’acceso contesto agonistico e la dinamica dei convulsi movimenti di entrambi i protagonisti, non sussista una prova certa circa quell’intenzionalità lesiva, che integra gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 35, n. 1.3 CGS. P .Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Muntari Sulley (Soc. Milan)“.
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